BONUS PUBBLICITÀ 2021: PROROGA SECONDA FINESTRA DAL 1° AL 31 OTTOBRE

3 Settembre 2021
BONUS PUBBLICITÀ 2021: PROROGA SECONDA FINESTRA DAL 1° AL 31 OTTOBRE

Proroga dell’apertura della seconda finestra per la prenotazione del Bonus Pubblicità: dal 1° al 31 ottobre 2021.

L’apertura della seconda finestra temporale per la prenotazione del bonus pubblicità è stata prorogata nel periodo dal 1° al 31 ottobre 2021, come da avviso pubblicato dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria, sul proprio sito internet il 31 agosto 2021.

A comunicare il rinvio della data di partenza per la presentazione delle istanze per il bonus pubblicità è il Dipartimento stesso, con un avviso pubblicato il 1° settembre 2021, giorno in cui era originariamente previsto l’avvio della fase di trasmissione. La proroga è stata necessaria a causa degli interventi di aggiornamento della piattaforma telematica dell’Agenzia delle Entrate a seguito delle modifiche alla disciplina del credito d’imposta introdotte dal decreto Sostegni bis.

Si ricorda che il Decreto Sostegni-bis ha prorogato per gli anni 2021 e 2022 il bonus pubblicità, estendendolo anche agli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

Per entrambe le annualità il credito di imposta è calcolato, sia per gli investimenti pubblicitari sui giornali che per gli investimenti pubblicitario sulle emittenti radio-televisive, nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati, e non sul solo incremento rispetto all’investimento effettuato nell’anno precedente.

Le novità introdotte in merito al bonus riguardano principalmente: la base di calcolo del credito d’imposta, che si identifica più semplicemente con il valore dell’intero investimento pubblicitario programmato ed effettuato nell’anno di riferimento dell’agevolazione, e la percentuale dell’investimento, riconoscibile come credito d’imposta, che è stabilita nella misura unica del 50 per cento.

Anche per gli anni 2021 e 2022 viene meno, infatti, il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all’investimento dell’anno precedente, quale requisito per l’accesso all’agevolazione fiscale.

Le comunicazioni telematiche trasmesse tra il 1° ed il 31 marzo 2021 restano comunque valide, e su di esse il calcolo per la determinazione del credito spettante sarà automaticamente effettuato sulla base delle nuove disposizioni.

Per ciascuno degli anni 2021 e 2022 le risorse disponibili per il finanziamento dell’agevolazione ammontano a 90 milioni di euro, le quali costituiscono limite di spesa, di cui 65 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e 25 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

 

Link di riferimento Dipartimento per l’informazione e l’editoria

Ultimo aggiornamento 03/09/2021

 

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