Certificazione dei Crediti R&S: alternativa al riversamento spontaneo per la tutela del credito d’imposta
Le imprese che hanno scelto di non aderire alla procedura di riversamento spontaneo, i cui termini sono scaduti il 31 ottobre 2024, possono gestire le ipotesi più complesse legate ai crediti d’imposta maturati negli anni per attività di ricerca e sviluppo realizzate, ricorrendo a strumenti di tutela alternativi.
Certificazione delle attività di R&S
Il principale strumento a disposizione risiede nella possibilità di attestare, mediante una richiesta di certificazione da presentare a uno dei soggetti iscritti all’Albo del MIMIT, la qualificazione degli investimenti realizzati come attività ammissibili al credito d’imposta per ricerca, sviluppo e innovazione, ai sensi dell’articolo 1, commi 200-202, della legge 160/2019 (applicabile dal 2020), e al credito d’imposta per ricerca e sviluppo previsto dall’articolo 3 del DL 145/2013 (applicabile fino al 2019).
La certificazione consente di legittimare la richiesta del credito d’imposta, azzerando così il rischio di future contestazioni fiscali, in quanto anche l’Agenzia delle Entrate sarà vincolata dal responso fornito dal soggetto certificatore.
Valenza della Certificazione
La certificazione, per sua natura, non ha valore esclusivamente retroattivo, ma offre anche significative opportunità in altri ambiti.
In particolare, la possibilità di accedere al processo di qualificazione in via preventiva consente di verificare in anticipo se le attività di ricerca e sviluppo che si intendono realizzare sono ammissibili al credito d’imposta. Questo permette di procedere con maggiore sicurezza, anche per progetti a lungo termine.
Va sottolineato che, a decorrere dalle spese sostenute dal 2024, l’articolo 6 del DL 39/2024 prevede la comunicazione telematica preventiva al Mise (secondo il modello approvato dal DM 24 aprile 2024). Questa comunicazione deve contenere l’importo totale degli investimenti programmati a partire dal 30 marzo 2024 (data di entrata in vigore del DL 39/2024), la stima della ripartizione del credito negli anni e la relativa modalità di fruizione.
È importante ricordare che la comunicazione deve essere aggiornata al termine degli investimenti e deve essere presentata anche per quelli realizzati tra il 1° gennaio e il 29 marzo 2024.
Ulteriori benefici della Certificazione
La certificazione rilasciata da parte di un ente o esperto terzo indipendente iscritto all’Albo, sebbene non vincoli il Fisco, può rappresentare un valido supporto per le imprese che hanno già beneficiato o intendono beneficiare del nuovo patent box (articolo 6 del DL 146/2021). In presenza di tale attestazione e assumendo che le spese relative ai due incentivi siano in gran parte sovrapponibili, si può ragionevolmente ritenere che i rischi di contestazione legati a una qualificazione errata degli investimenti possano essere significativamente ridotti.
Inoltre, non si può escludere che un’analisi approfondita possa contribuire alla difesa in una fase contenziosa già avviata.
Questo è particolarmente rilevante considerando che le linee guida fornite dal MIMIT con il DM 4 luglio 2024, destinate ai soggetti iscritti all’albo dei certificatori, offrono indicazioni utili per chiarire i dubbi riguardanti la possibilità di includere determinate tipologie di attività nell’agevolazione.
Un esempio riguarda il requisito della “novità”: è stato chiarito che possono rientrare tra le attività agevolabili anche quelle che non sono nuove in senso assoluto, ma che risultano nuove per la singola impresa.
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Fonte: Il Sole 24 Ore del 04/11/2024