CHIARIMENTI AGENZIA DELLE ENTRATE SUL CREDITO D’IMPOSTA INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI

29 Luglio 2021
CHIARIMENTI AGENZIA DELLE ENTRATE SUL CREDITO D’IMPOSTA INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI

L’Agenzia delle Entrate, sentito anche il MISE, mediante la circolare n. 9 del 23 luglio 2021, ha fornito interessanti chiarimenti sul credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi.

L’Agenzia delle Entrate risponde a differenti requisiti, raggruppati in otto capitoli dedicati rispettivamente a:

  1. Soggetti interessati
  2. Investimenti
  3. Ambito temporale
  4. Determinazione dell’agevolazione
  5. Utilizzo
  6. Cumulo con altre agevolazioni
  7. Rideterminazione dell’agevolazione
  8. Documentazione.
1 Soggetti interessati
  • Il primo quesito concerne la possibilità  per le reti di imprese di beneficiare del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi. La risposta è affermativa per le reti-soggetto mentre negativa per le reti-contratto . Le reti-soggetto , infatti, ai fini delle imposte sui redditi, figurano tra gli enti commerciali oppure tra quelli non commerciali (rientranti, in entrambi i casi, nelle categorie di soggetti beneficiari) a seconda che svolgano o meno attività  commerciale in via principale o esclusiva. Con riferimento invece alla categoria della rete-contratto , l’adesione al contratto di rete non comporta l’attribuzione di soggettività  tributaria alla rete risultante dal contratto stesso, per cui gli atti posti in essere in esecuzione del programma di rete producono i loro effetti direttamente nelle sfere giuridico-soggettive dei partecipanti alla rete.

  • Sono ammessi a beneficiare del credito d’imposta gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni strumentali materiali e immateriali non 4.0, cioè in beni ordinari diversi da quelli materiali e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0 (inclusi, rispettivamente, negli allegati A e B annessi alla legge n. 232 del 2016). Con riferimento agli esercenti arti e professioni, l’agevolazione si applica ai contribuenti che esercitano le attività  di lavoro autonomo, anche se svolte in forma associata. Inoltre la normativa in questione trova tra i beneficiari anche le associazioni tra professionisti.

2 Investimenti
  • Il primo quesito è relativo agli investimenti realizzati mediante contratti di leasing. L’Agenzia delle Entrate spiega che il leasing è una modalità  ammessa per tutta la disciplina prevista commi 1054-1058, anche se citata nel solo comma 1054 (quello sui beni 4.0).

  • Il secondo riguarda invece l’ammissibilità  al credito d’imposta dei beni di costo unitario inferiore a 516,46 euro. L’Agenzia delle Entrate conferma che anche questi beni sono ammissibili al credito d’imposta, indipendentemente dalla circostanza che, in sede contabile e fiscale, il contribuente scelga di dedurre o di non dedurre l’intero costo del bene nell’esercizio di sostenimento (procedendo, in tale ultimo caso, all’ammortamento dello stesso).

3 Ambito temporale

Secondo la legge di bilancio 2021, il credito d’imposta spetta per gli investimenti effettuati nell’intervallo temporale che va dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2022, o al 30 giugno 2023, se entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Nel caso in cui gli investimenti eleggibili al credito d’imposta siano effettuati nell’intervallo temporale che va dal 16 novembre 2020 al 30 giugno 2021, si ha una parziale sovrapposizione della nuova disciplina con quella prevista dalla legge di bilancio 2020

L’Agenzia spiega che si deve valutare distinguendo il caso degli investimenti per i quali alla data del 15 novembre 2020, vale a dire anteriormente alla decorrenza della nuova disciplina, si sia proceduto all’ordine vincolante e sia stato versato l’acconto del 20% (c.d. prenotazione ), dal caso degli investimenti per i quali alla suddetta data non risultino verificate tali condizioni .

Nel primo caso, si ritiene che gli investimenti, sempre se effettuati (vale a dire completati) entro il 30 giugno 2021, restano incardinati nella precedente disciplina di cui alla legge di bilancio 2020.

In caso contrario si rende applicabile la nuova disciplina introdotta dalla legge di bilancio 2021.

4 Determinazione dell’agevolazione
  • Un quesito è posto sulla rilevanza dell’IVA, se cioè il costo da assumere come base di calcolo per la determinazione del credito d’imposta sia comprensivo dell’IVA indetraibile, in tutto o in parte. L’agenzia precisa che l’eventuale IVA totalmente indetraibile costituisce una componente del costo e quindi rientra nell’importo agevolato. Invece l’IVA parzialmente indetraibile non rileva nella misura corrispondente al rapporto tra l’ammontare delle operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione e le operazioni esenti .

  • Altro quesito riguarda i contributi per l’acquisizione dei beni agevolati, cioè se il costo debba essere assunto al netto o al lordo di detti contributi. Come già  precisato nella circolare n. 4/E del 2017, anche con il nuovo regime, il costo è assunto al lordo di eventuali contributi in conto impianti, indipendentemente dalle modalità  di contabilizzazione dei medesimi.

  • In riferimento ai beni in leasing riscattati il quesito posto è se sia corretto calcolare l’ammontare del credito d’imposta prima, all’atto dell’acquisizione del bene in leasing, applicando al costo sostenuto dal locatore per l’acquisto del bene l’aliquota percentuale prevista a seconda della tipologia di investimento e dell’ambito temporale in cui lo stesso è effettuato. L’Agenzia ritiene che, ai fini della determinazione del credito d’imposta spettante al locatario, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto del bene. Non assume alcuna rilevanza il prezzo di riscatto dallo stesso pagato all’atto di esercizio del diritto di opzione . Una diversa interpretazione, infatti, condurrebbe ad un maggior credito d’imposta riconosciuto ai soggetti che effettuano acquisti di beni in leasing rispetto a chi effettua l’investimento agevolato mediante atto di compravendita.

5 Utilizzo

L’agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito ai seguenti punti.

  • L’utilizzo del credito è vincolato al rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ed al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori valgono anche per gli esercenti arti e professioni. La disponibilità  del DURC, in corso di validità  al momento della fruizione del credito d’imposta, è una prova del corretto adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali richiesti dalla norma.

  • Nel caso in cui la quota annuale, o parte di essa, non sia utilizzata, l’ammontare residuo potrà  essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi senza alcun limite temporale, anche oltre il limite del terzo anno.

  • L‘utilizzo in un’unica quota del credito d’imposta prevista per i beni semplici (non 4.0) fino al 31/12/2021 è una facoltà  e quindi, nel caso in cui tale facoltà  non venga azionata, il contribuente sconterà  il credito in tre quote annuali di pari importo.

  • In riferimento alla cosiddetta interconnessione tardiva, cioè intervenuta in un periodo d’imposta successivo a quello dell’acquisto del bene 4.0, l’Agenzia spiega che nel caso in cui il bene entri in funzione, pur senza essere interconnesso, il contribuente puಠscegliere tra due strade. La prima è iniziare a godere del (minore) credito d’imposta per i beni non 4.0 fino all’anno precedente a quello in cui si realizza l’interconnessione; fatta l’interconnessione, potrà  fruirne in misura piena decurtando il beneficio delle quote già  fruite in precedenza e dividendo il beneficio residuo in un nuovo triennio di fruizione di pari importo. La seconda strada è invece attendere l’interconnessione e fruire del credito di imposta direttamente in misura piena . Infine l’agenzia ricorda che l’interconnessione tardiva si ha solo nel caso in cui il rinvio sia dovuto alla necessità  di acquisire o di adeguare l’infrastruttura informatica necessaria all’interconnessione e non all’adeguamento delle caratteristiche tecniche del bene.

  • In presenza di operazioni straordinarie, caratterizzate dalla veicolazione dell’azienda o di un ramo d’azienda nel cui ambito è rinvenibile il bene agevolato da cui origina il credito d’imposta, l’avente causa continuerà  a fruire del credito d’imposta maturato in capo al dante causa, secondo le regole originariamente determinate in capo a quest’ultimo, indipendentemente dal sopravvenuto cambiamento di proprietà  del complesso aziendale.

  • La successione per decesso dell’imprenditore individuale rappresenta una delle fattispecie in presenza delle quali è consentita, a fronte della prosecuzione dell’attività  d’impresa, la continuazione della fruizione da parte degli eredi del credito maturato in capo al de cuius .

6 Cumulo con altre agevolazioni

L’Agenzia delle Entrate afferma che i crediti d’imposta per l’acquisto di beni strumentali sono espressamente cumulabili con altre misure di favore (fiscali e non) insistenti sugli stessi costi ammissibili al credito d’imposta, nel limite massimo rappresentato dal costo sostenuto. Eventuali ulteriori limitazioni alla fruizione del credito di imposta possono invece derivare dalla circostanza che siano le discipline di tali altre misure di favore a prevedere un divieto di cumulo con altre disposizioni agevolative.

Ai fini della cumulabilità , occorre calcolare il credito di imposta teoricamente spettante, e sommare tale importo teorico a quello degli altri incentivi pubblici concessi sui medesimi investimenti. Il risultato di tale somma non deve superare il costo sostenuto ovverosia l’ammontare complessivo dei costi ammissibili di competenza del periodo di imposta per il quale il contribuente intende avvalersi del credito di imposta. Nella sommatoria si deve tener conto anche del beneficio ascrivibile alla non concorrenza del credito d’imposta alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP.

7 Rideterminazione dell’agevolazione

Nel caso in cui accada che per un investimento effettuato mediante contratto di locazione finanziaria, non ci sia stato poi il riscatto del bene, l’Agenzia dice che il mancato esercizio del diritto di riscatto cosଠcome la cessione del contratto di leasing durante il periodo di sorveglianza (entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione ovvero a quello di avvenuta interconnessione) costituiscono causa di rideterminazione dell’incentivo. Tali casi, infatti, sono da assimilare alla cessione a titolo oneroso e delocalizzazione dei beni agevolati acquisiti in proprietà  per i quali vi è il recapture, cioè il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo.

Invece il credito d’imposta non sarà  oggetto di rideterminazione qualora, nel periodo di sorveglianza, il bene acquisito in proprietà  a seguito di riscatto, venga successivamente ceduto a una società  di leasing nel contesto di un’operazione di sale and lease back.

L’Agenzia ricorda inoltre che anche nell’ambito della nuova disciplina dei crediti d’imposta operano le disposizioni relative gli investimenti sostitutivi (per i beni materiali dell’allegato A), che evitano il recapture del credito se il bene è ceduto in occasione di una sostituzione con un bene di uguale o maggior valore.

8 Documentazione
  • Per gli investimenti per i quali alla data del 15 novembre 2020 si sia proceduto all’ordine vincolante e sia stato versato l’acconto del 20%, le relative fatture e gli altri documenti di acquisto devono contenere il riferimento alle disposizioni della legge di bilancio 2020 (la n. 160/2019).

  • Per gli investimenti intrapresi a decorrere dal 16 novembre 2020, per i quali alla data del 15 novembre non ci sia stato l’ordinativo e/o il versamento dell’acconto del 20 per cento, e fatture e gli altri documenti di acquisto dei beni ammissibili devono riportare il riferimento alla disciplina agevolativa della legge di bilancio 2021 (la n. 178/2020).

 

Link di riferimento Agenzia delle Entrate

Ultimo aggiornamento 29/07/2021

 

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