DECRETO ALLUVIONI

5 Giugno 2023
DECRETO ALLUVIONI

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 1° giugno 2023 il D.L. 61/2023 recante “Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023” (cosiddetto Decreto Alluvioni), approvato dal Consiglio dei ministri martedì 23 maggio.

Interventi urgenti a favore delle imprese e degli autonomi

Il decreto contiene interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dall’alluvione che ha colpito le popolazioni dell’Emilia-Romagna, e di alcune zone delle Marche e della Toscana. Le agevolazioni sono destinate ai comuni compresi nell’elenco di cui all’Allegato 1 del D.L. 61/2023.

Oltre alla sospensione o proroga dei termini fiscali, contributivi, giudiziari e di altro tipo, il decreto-legge prevede stanziamenti per oltre 1,6 miliardi di euro.

Lavoratori autonomi

Art. 8: stabilisce che dal 1° maggio al 31 agosto ogni lavoratore autonomo residente nelle zone colpite dall’alluvione potrà  ottenere un’indennità una tantum di 500 euro per ciascun periodo di sospensione del lavoro, non superiore alle due settimane. Al massimo ogni lavoratore autonomo potrà ricevere fino a 3 mila euro.

Imprese

Art.7: stanziamento di 620 milioni di euro per la cassa integrazione emergenziale dei lavoratori colpiti dall’emergenza.

Art.9: Fondo di Garanzia per le PMI gestito da Mediocredito Centrale. A decorrere dal 2 giugno e fino al 31 dicembre 2023, la garanzia del Fondo, è concessa, in favore delle imprese localizzate nei territori colpiti, a titolo gratuito e fino alla misura:

  • 80% dell’operazione finanziaria nel caso di garanzia diretta. La copertura può arrivare fino al 90% nel caso di domande presentate sul Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina.
  • 90% dell’importo dell’operazione finanziaria garantito dal garante di primo livello nel caso di riassicurazione. Nel caso di domande presentate sul citato Quadro temporaneo, la percentuale della garanzia arriva fino al 100%, a condizione che la garanzia rilasciata dai confidi non superi il 90% e preveda il pagamento di un premio che tenga conto dei soli costi amministrativi.

Dall’8 giugno si possono presentare le domande di garanzia.

Export

Art. 10: per sostenere le imprese esportatrici è consentita una spesa fino a un massimo di 300 milioni di euro già a disposizione di Simest. La società  è autorizzata all’erogazione di contributi a fondo perduto, per l’indennizzo dei comprovati danni diretti subiti dalle medesime imprese, nei limiti della quota dei medesimi danni per la quale non si è avuto accesso ad altre forme di ristoro a carico della finanza pubblica.

Sospensione termini

Art.11: per le società e le imprese aventi sede operativa nei territori colpiti sono sospesi dal 1° maggio 2023 e sino al 30 giugno 2023, senza applicazione di sanzioni e interessi:

  • i versamenti riferiti al diritto annuale;
  • gli adempimenti contabili e societari in scadenza entro il 30 giugno 2023;
  • il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ed i pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici.

Per le società e le imprese tenute a presentare atti e documenti presso le Camere di commercio, sono sospesi, a decorrere dal 1° maggio 2023 e fino al 31 luglio 2023, tutti i termini per i relativi adempimenti amministrativi e il pagamento delle conseguenti sanzioni previste dalla vigente normativa.

Sospensione, dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari e contributivi, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento, in scadenza a partire dal 1° maggio. Vale per gli adempimenti verso le amministrazioni pubbliche previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei territori coinvolti dagli eventi alluvionali, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei territori stessi.

Sospensione dei pagamenti delle utenze, già deliberata dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA).

Differimento al 31 dicembre 2023 del termine per l’ultimazione degli interventi 110 effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori interessati.

Imprese agricole

Art.12: le imprese agricole, ivi comprese le cooperative che svolgono l’attività di produzione agricola, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell’attività economica e produttiva e a complemento degli aiuti erogati dal Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità. Le domande di aiuto per i danni alle strutture aziendali e alle infrastrutture interaziendali sono trasmesse alla regione competente, che provvede a istruirle e ad erogare gli aiuti.

Il Fondo per l’innovazione in agricoltura, nella misura di 10 milioni di euro per l’anno 2023, di 30 milioni di euro per l’anno 2024 e di 35 milioni di euro per l’anno 2025, è destinato a sostenere gli investimenti e i progetti di innovazione realizzati da imprese dei settori dell’agricoltura, della zootecnia, della pesca e dell’acquacoltura con sede operativa nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

Comparto Turistico

Art.17: è prevista l’istituzione di un Fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2023, da destinare alle imprese per il sostegno delle attività turistiche e ricettive, ivi inclusi i porti turistici, gli stabilimenti termali e balneari, i parchi al fine di assicurare la ripresa delle attività produttive e di garantire il ristoro dei danni subiti a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

Link di riferimento G.U.

Ultimo aggiornamento 05/06/2023

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