LE MISURE DEL DECRETO “CURA ITALIA”

19 Marzo 2020

Ultimo Aggiornamento: 06 Aprile 2020

Il Decreto Cura Italia è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il 17 marzo mettendo in atto aiuti immediati per imprese, famiglie e lavoratori.

Il decreto ha previsto uno stanziamento di circa 25 miliardi di euro con cui si attivano flussi per 350 miliardi.

Per la richiesta di alcune agevolazioni e fondi perduti, si attendono disposizioni in merito alle procedure per l’attuazione.

Nello specifico il decreto è composto da cinque pilastri:

  • finanziamenti aggiuntivi pari a 3 miliardi e mezzo per il sistema sanitario nazionale, la protezione civile e gli altri operatori pubblici;

  • fondo pari a 10 miliardi per sostenere l’occupazione e i lavoratori mediante l’estensione degli ammortizzatori sociali a tutti i dipendenti, assegno di 600 euro per il mese di marzo per tutti i lavoratori autonomi, aumento delle risorse in busta paga per chi lavora in questo periodo, estensione del congedo parentale e voucher baby sitter;

  • immissione di liquidità nel sistema del credito attraverso la sospensione di prestiti e mutui, il potenziamento del Fondo di garanzia, il potenziamento del Fondo Gasparrini ed attraverso una garanzia pubblica che può consentire al sistema bancario di estendere o sospendere i finanziamenti;

  • sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi; il termine odierno è differito al prossimo venerdì e c’è il differimento al 31 maggio per pagamenti IVA, contributi previdenziali e ritenute fiscali;

  • altri aiuti per diversi settori.

Misure di sostegno del lavoro

Il pacchetto lavoro prevede differenti misure speciali quali:

  • 10 miliardi per integrare le risorse del fondo di integrazione salariale ed estendere la cassa integrazione in deroga, che possono richiedere tutti i datori di lavoro, anche quelli con un solo dipendente;

  • congedo parentale speciale di 15 giorni per nucleo familiare, che potrà prevedere l’utilizzo di un bonus baby sitter (€ 600,00/€1.000,00)  stanziati quindi 1 miliardo 200 milioni, ed ulteriori risorse per i dipendenti del servizio sanitario;

  • estensione durata permessi retribuiti che passeranno a 12 giorni mei mesi di marzo e aprile prevista per l’assistenza dei familiari disabili gravi;

  • tutele per autonomi e liberi professionisti; per le partite Iva, senza dipendenti o con dipendenti, sarà sospesa la rata di maggio dei contributi previdenziali e sarà prevista l’attivazione delle casse previdenziali di appartenenza;

  • sostegno all’occupazione e ai lavoratori attraverso un assegno di 600,00 euro per il mese di marzo per tutti i lavoratori autonomi e stagionali (professionisti e autonomi iscritti alla gestione separata e co.co.co., artigiani e commercianti autonomi, lavoratori stagionali del turismo e del settore agricolo, lavoratori dello spettacolo) che il Governo prevede di estendere nel caso in cui l’emergenza dovesse proseguire;

  • Fondo per il reddito di ultima istanza” a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi danneggiati dall’emergenza non coperti dalle sopra elencate misure, quali ad esempio gli iscritti alle Casse Professionali (avvocati, architetti, psicologi, ecc.),i lavoratori domestici, i lavoratori occasionali (come i riders);

  • aumento in busta paga per chi deve lavorare in questo periodo di emergenza. I lavoratori dipendenti che non potranno aderire allo smart working, e che possiedono un reddito complessivo annuo non superiore ad euro 40.000,00 hanno diritto ad un premio di 100,00 euro, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito e che deve essere rapportato al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese. I datori di lavoro corrisponderanno il premio nella busta paga di aprile e potranno compensare questo importo con lo stesso meccanismo già previsto per il bonus Renzi entro il giorno 16 del mese di maggio;

  • fermo delle procedure di licenziamento; a decorrere dal 23 febbraio 2020 e per 60 giorni vengono sospese le procedure di licenziamento collettivo già pendenti e, nello stesso periodo, non è possibile intimare nuovi licenziamenti collettivi e licenziamenti per giustificato motivo oggettivo;

  • riconoscimento della malattia per i lavoratori del settore privato in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria. Saranno a carico dello Stato (anziché a Inps e datori di lavoro) i costi per i lavoratori privati in malattia. La malattia viene equiparata al ricovero ospedaliero per quanto riguarda il trattamento economico, e non sarà computabile ai fini del periodo di comporto. Per tale misura le risorse a disposizione ammontano a 130 milioni di euro;

  • lavoro agile: fino al 30 aprile 2020, i lavoratori dipendenti disabili (art. 3, c. 3, L. n. 104/1992) o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità (art. 3, c. 3, L. n. 104/1992), hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile (art. da 18 a 23, L. n. 81/2017), a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione;

  • ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile.

Misure di sostegno alle famiglie

Il pacchetto per le famiglie prevede misure più larghe per il congedo parentale, e probabilmente anche un indennizzo fisso che permetta alle famiglie di poter proseguire, garantendo loro un reddito.

  • Sospese le rate del mutuo prima casa sino ad un massimo di 18 mensilità, anche agli autonomi, senza presentare l’Isee;

  • congedo straordinario per permettere a uno dei genitori lavoratori di restare con i figli minori di 12 anni, rimasti a casa dopo la decisione di chiudere le scuole fino a aprile. Il congedo sarà di massimo 15 giorni da utilizzare tra mamma e papà non contemporaneamente, e sarà pari al 50% della retribuzione. In alternativa al congedo è possibile richiedere un voucher baby sitter di 600 euro al mese;

  • chi assiste persone disabili potrà chiedere fino a 24 giorni in più di permesso nei prossimi due mesi. I permessi previsti dalla legge 104 potranno essere aumentati da 3 a 12 giorni sia nel mese di marzo che nel mese di aprile.

Misure fiscali

  • Disposto il differimento dei pagamenti che tutte le società dovevano effettuare lunedì che porta la scadenza a venerdì 20 marzo. Vale per i pagamenti dell’Iva, per la liquidazione periodica mensile, i versamenti delle ritenute Irpef sugli stipendi, quelle dei condomini, e molte imposte minori da quelle sui bonifici di febbraio all’imposta sulle transazioni finanziarie.

  • sospensione più corposa delle imposte per i soggetti maggiormente colpiti dall’emergenza sanitaria e per le piccole imprese. Slittano a fine maggio (o possono essere rateizzati in cinque mesi) i pagamenti Iva, le ritenute e i contributi di marzo e aprile del settore turistico, termale, di trasporto passeggeri, della ristorazione, di cinema e bar, dello sporti, dell’istruzione, di fiere e convegni, di sale giochi e parchi divertimento. Stesso rinvio per i contribuenti con fatturato sotto i 2 milioni;

  • disapplicazione della ritenuta d’acconto per professionisti senza dipendenti, con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente, sulle fatture di marzo e aprile;

  • sospensione sino al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici dell’Agenzia delle entrate;

  • prolungati i termini di accertamento e contenzioso di 2 anni , quindi gli accertamenti relativi al 2015 decadranno al 31.12.2022
  • sospensione dei termini per la riscossione di cartelle esattoriali, per saldo e stralcio e per “rottamazione-ter”, sospensione dell’invio nuove cartelle e sospensione degli atti esecutivi;
  • per la fatturazione elettronica restano fermi gli obblighi già presenti;
  • tutte le società possono convocare l’assemblea per l’approvazione del bilancio d’esercizio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale;
  • Deducibilità estesa delle donazioni COVID-19 effettuate dalle imprese ai sensi dell’articolo 27 L. 133/99 e detrazione per le donazioni delle persone fisiche fino a un beneficio massimo di 30.000 euro;

  • disposizioni in materia di trasporto stradale e trasporto di pubblico di persone, per contrastare gli effetti derivanti dalla diffusione del Covid-19 sugli operatori di servizio di trasporto pubblico regionale e locale e sui gestori di servizi di trasporto scolastico, nonché di trasporto navale, come l’esenzione temporanea dal pagamento della tassa di ancoraggio delle operazioni commerciali effettuate nell’ambito di porti, rade o spiagge dello Stato e la sospensione dei canoni per le operazioni portuali fino al 31 luglio 2020;

  • disposizioni di sostegno agli autoservizi pubblici non di linea, con un contributo in favore dei soggetti che dotano i veicoli di paratie divisorie atte a separare il posto guida dai sedili riservati alla clientela;

  • la sospensione fino al 31 maggio 2020 dei versamenti dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali per le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, che operano sull’intero territorio nazionale;

  • misure straordinarie urgenti a sostegno della filiera della stampa.

Misure di sostegno alle PMI

Accesso semplificato al Fondo di garanzia PMI, mutui e prestiti sospesi, incentivi e crediti d’imposta. All’interno, diverse misure riguardano il sostegno alle imprese mentre Cassa depositi e prestiti sarà incaricata di sostenere la liquidità delle aziende più grandi.

  • Semplificato l’accesso al Fondo di garanzia per le PMI. Per 9 mesi a partire dal 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del decreto) la garanzia è concessa a titolo gratuito e si alza l’asticella dell’importo massimo garantito per singola impresa, che arriva a toccare quota 5 milioni di euro. Per la garanzia diretta la percentuale massima di copertura è dell’80%, che sale al 90% con la controgaranzia dei Confidi, e l’importo massimo garantito per singola impresa è di 1 milione e mezzo. Oltre la soglia di 1,5 milioni e fino al tetto dei 5 milioni la percentuale di copertura del finanziamento dovrebbe essere stabilita in base al modello di rating che attualmente regola il funzionamento del Fondo.

  • 80 milioni per garanzie in favore delle imprese agricole e della pesca;
  • 100 milioni per la continuità aziendale delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura;
  • L’articolo 56 del decreto 18/2020 prevede che, per sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall’epidemia di COVID-19, le micro, piccole e medie imprese possono avvalersi dietro comunicazione di una serie di misure di sostegno finanziario:
    1. per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;

    2. per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;

    3. per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

Sono escluse le aziende le cui esposizioni debitorie siano classificate come deteriorate.

Per le imprese che non rientrano nel raggio d’azione del Fondo di garanzia PMI, l’iniezione di liquidità avverrà attraverso l’intervento di CDP.

Nel dettaglio le esposizioni assunte da Cassa depositi e prestiti, anche nella forma di garanzie di prima perdita su portafogli di finanziamenti, in favore delle banche e degli altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese in questione che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa dell’emergenza “coronavirus”, possono essere assistite dalla garanzia dello Stato.

La garanzia dello Stato è rilasciata in favore di CDP fino ad un massimo dell’80% dell’esposizione assunta, è a prima domanda, orientata a parametri di mercato, esplicita, incondizionata e irrevocabile e conforme con la normativa di riferimento dell’Unione europea.

  • Allo scopo di sostenere la continuità lavorativa in sicurezza delle aziende presenti nel territorio nazionale, l’Inail trasferisce ad Invitalia 50 milioni di euro entro il 30 Aprile da erogare alle imprese come credito d’imposta, per l’acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale, come le mascherine;

  • credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro; il bonus è rivolto ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, ed è pari al 50% delle spese sostenute e documentate, fino a un massimo di 20mila euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020;

  • credito d’imposta per botteghe e negozi: ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto, per il 2020, un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1;

  • le DTA diventano crediti d’imposta; le società che cedono a titolo oneroso entro il 31 dicembre 2020 i crediti, commerciali o finanziari, vantati nei confronti di debitori inadempienti possono trasformare in crediti d’imposta le attività per imposte anticipate (DTA) relative alle perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile alla data della cessione. Ma anche alle eccedenze ACE che alla data della cessione dei crediti non siano state ancora usufruite o dedotte dal reddito imponibile;

  • incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura. Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nel 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 spetta una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30mila euro;

  • 400 milioni per rifinanziare i contratti di sviluppo delle imprese, che favoriscono la realizzazione di grandi programmi di sviluppo composti da uno o più progetti d’investimento (in ricerca, sviluppo e innovazione) finanziabili in vari settori, tra cui l’industria. Il Ministero dello Sviluppo Economico può sottoscrivere specifici “Accordi di programma” o “di sviluppo” e cofinanziare singole iniziative.

    BANDO PER LA RICERCA SUL COVID-19

    Il ministero della Salute mette a disposizione 7 milioni di euro, provenienti dai fondi per la ricerca corrente degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), per raccogliere progetti di ricerca che aiutino a far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

    I progetti di ricerca dovranno acquisire rapidamente conoscenze in relazione a potenziali misure cliniche e di sanità pubblica che possono essere utilizzate immediatamente per migliorare la salute dei pazienti e contenere la diffusione del COVID-19.

    Nello specifico, dovranno concentrarsi su 5 aree d’azione:

    • Analisi dei meccanismi patogenetici responsabili dell’insorgenza del Covid-19;
    • Sviluppo di un approccio diagnostico omogeneo su base nazionale e standardizzazione degli approcci per testare nuovi composti in vitro;
    • Gestione e Trattamento del Paziente critico affetto da COVID-19;
    • Riduzione del rischio degli operatori sanitari in ambiente ospedaliero e nella gestione domiciliare;
    • Monitoraggio dell’andamento dell’infezione nel tempo, dell’efficacia delle misure contenitive e dei fattori predisponenti l’incidenza e la mortalità, in particolare quelli presenti nei pazienti anziani e/o con multi-patologia.

    Il progetto di ricerca può essere presentato da un gruppo di ricerca composto da: Istituto superiore di sanità, Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, Regioni e Province autonome e Istituti zooprofilattici sperimentali.

    Ciascun progetto di ricerca deve comprendere un minimo di 5 ed un massimo di 7 unità operative, di cui una sola non facente parte del SSN, e la richiesta di finanziamento non può superare 1 milione di euro.

    Ogni ricercatore può presentare, indipendentemente dall’area di azione, un solo progetto di ricerca. Nella proposta di progetto deve essere evidente, attraverso la presentazione di dati preliminari e le relative tecnologie impiegate, la traslabilità dei risultati derivanti dallo stesso al SSN nei tempi previsti dal progetto.

    La procedura per presentare i progetti prevede diversi step:

    • dal 6 al 14 aprile 2020 i ricercatori possono accreditarsi come principal investigator e come collaboratori;
    • dall’8 al 21 aprile il ricercatore proponente deve provvedere alla stesura del progetto completo di ricerca e all’invio del progetto al proprio destinatario istituzionale (l’istituto di ricovero e cura a carattere scientifico – IRCCS);
    • dal 22 al 24 aprile i destinatari istituzionali devono validare i progetti e inviarli al Ministero della salute.

 

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