REGOLE ATTUATIVE NUOVO PATENT BOX 2022 CON SUPER DEDUZIONE AL 110%

1 Marzo 2022
REGOLE ATTUATIVE NUOVO PATENT BOX 2022 CON SUPER DEDUZIONE AL 110%

L’Agenzia delle Entrate mediante il provvedimento del 15 febbraio 2022, ha pubblicato le regole attuative per il nuovo Patent Box con super deduzione al 110%.

Il nuovo regime opzionale di tassazione agevolata spettante per i redditi derivanti dall’utilizzo di software protetto da copyright, di brevetti industriali, di disegni e modelli era stato previsto dal Decreto Fiscale ed è stato in seguito revisionato dalla Legge di Bilancio 2022.

Il Nuovo Patent Box 2022

Il Decreto Fiscale aveva previsto una semplificazione per la disciplina del Patent Box mediante la parziale detassazione dei redditi derivanti da alcune tipologie di beni immateriali ed un’agevolazione del 90% sui costi di ricerca e sviluppo sostenuti per questi beni.

La Legge di Bilancio 2022 è intervenuta ulteriormente modificando l’art. 6 del D.L. n. 145/2021, confermando la “Super deduzione” dei costi per ricerca e sviluppo, incrementandone l’entità dal 90% al 110%, ma escludendo, dai beni immateriali agevolabili, gli investimenti in marchi e nel know-how.

Il nuovo regime agevolativo consente inoltre di recuperare, nel periodo di imposta in cui un bene immateriale agevolabile ottiene un titolo di privativa industriale, le spese di ricerca e sviluppo, sostenute negli otto periodi di imposta precedenti, che hanno contribuito alla sua creazione, maggiorandoli del 110%.

Beneficiari

Possono beneficiare del nuovo regime tutti i soggetti titolari di reddito di impresa i quali, in qualità di soggetti “investitori”, sono titolari del diritto allo sfruttamento economico di beni immateriali e svolgono le seguenti “attività rilevanti”:

  • ricerca industriale e sviluppo sperimentale;
  • innovazione tecnologica;
  • design e ideazione estetica;
  • attività di tutela legale dei diritti sui beni immateriali.

Sono escluse dal beneficio le imprese che determinano il reddito imponibile su base catastale o in modo forfettario, ed in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa.

Beni immateriali agevolabili

Sono agevolabili i costi sostenuti direttamente o indirettamente, nello svolgimento dell’attività di impresa, per la ricerca e lo sviluppo di:

  • software protetto da copyright;
  • brevetti industriali, compresi i brevetti per invenzione, le invenzioni biotecnologiche e i relativi certificati complementari di protezione, i brevetti per modello d’utilità, brevetti e certificati per varietà vegetali e topografie di prodotti a semiconduttori;
  • disegni e modelli giuridicamente tutelati;
  • due o più beni immateriali tra quelli sopra descritti collegati tra loro da un vincolo di complementarietà, “tale per cui la realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi sia subordinata all’uso congiunto degli stessi”.

Rispetto a quanto previsto dal DL 146/2021, le modifiche della Legge di bilancio hanno escluso dall’applicazione dell’agevolazione i marchi e il know-how.

Spese ammissibili

Sono ammesse le attività svolte dall’investitore mediante contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, nonché con società diverse da quelle che, direttamente o indirettamente, controllano l’impresa. In questo caso le attività devono esser svolte sotto la direzione tecnica dell’investitore attraverso il proprio personale.

Per l’individuazione della base di calcolo su cui applicare la maggiorazione del 110% occorre considerare le seguenti voci di spesa per:

  • il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nello svolgimento delle attività rilevanti;
  • quote di ammortamento, quota capitale dei canoni di locazione finanziaria, canoni di locazione operativa e altre spese relative ai beni mobili strumentali e ai beni immateriali utilizzati nello svolgimento delle attività rilevanti;
  • servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti esclusivamente alle attività rilevanti;
  • materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività rilevanti;
  • spese connesse al mantenimento dei diritti su beni immateriali agevolati, al rinnovo degli stessi a scadenza, alla loro protezione, anche in forma associata, e quelli relativi alle attività di prevenzione della contraffazione e alla gestione dei contenziosi finalizzati a tutelare i diritti medesimi.

Gli effetti che derivano da eventuali rivalutazioni o riallineamenti non possono essere considerati nella determinazione delle spese agevolabili.

Entità dell’agevolazione

Ai fini della tassazione del reddito di impresa i costi sostenuti per i beni immateriali agevolabili sono maggiorati del 110%. La deduzione al 110% può essere applicata anche ai costi riferiti alle attività di ricerca e sviluppo svolte durante gli otto anni precedenti l’ottenimento di un titolo di proprietà industriale.

Cumulo con il credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo

La Legge di bilancio ha abrogato il divieto di cumulo con il credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo previsto dalla Legge 160/2019, rendendo applicabili entrambe le agevolazioni.

Link di riferimento Agenzia delle Entrate 1

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Ultimo aggiornamento 01/03/2022

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