TRANSIZIONE 4.0: NUOVI CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

9 Febbraio 2026
Credito d’Imposta Beni Strumentali Transizione 4.0: nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato nuovi chiarimenti relativi al Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali Transizione 4.0, pubblicando tre nuove FAQ operative volte a chiarire dubbi ricorrenti sulla compilazione del modello F24 per la fruizione in compensazione del tax credit.

I chiarimenti giungono in un momento di particolare rilievo per le imprese: il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha infatti prorogato al 31 marzo 2026 il termine per la presentazione delle comunicazioni di completamento degli investimenti 4.0 ultimati entro il 31 dicembre 2025.

La proroga offre ulteriore margine operativo alle aziende per completare le procedure telematiche e accedere al beneficio fiscale.

Ambito e contenuti dei chiarimenti

I chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate si concentrano su due elementi fondamentali per la fruizione del credito d’imposta:

  • l’anno di riferimento da indicare nel modello F24;
  • la scelta del codice tributo corretto.
1. Investimenti avviati nel 2025 e completati nel 2026

Per gli investimenti che saranno completati entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro il 31 dicembre 2025 siano stati versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione e l’ordine sia stato accettato dal fornitore, si applica la disciplina di cui all’articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

L’impresa potrà fruire della prima quota del credito d’imposta già nel 2026 e della seconda e terza quota, rispettivamente, a partire dal 2027 e dal 2028.

Nel modello F24 dovranno essere riportate le informazioni seguenti:

  • Anno di riferimento: 2026
  • Codice tributo: 7077

Anche per le quote successive relative agli anni 2027 e 2028, l’anno di riferimento da riportare nel modello sarà il 2026.

La quota annuale può essere fruita anche in anni successivi a quello dal quale può essere utilizzata.

Nell’ipotesi in cui prima del 31 dicembre 2025 gli acconti siano stati pagati in misura inferiore al 20% del costo di acquisizione e/o il relativo ordine non sia stato accettato dal venditore, oppure il completamento dell’investimento avverrà oltre il 30 giugno 2026, non si può fruire del credito d’imposta.

2. Investimenti completati nel 2025

La disciplina per gli investimenti ultimati nel 2025 considera due casi distinti.

Caso A: se entro il 31 dicembre 2024 l’ordine è stato accettato dal venditore e l’acconto pagato è almeno pari al 20% del costo di acquisizione, si applica la disciplina di cui all’articolo 1, comma 1059, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Nel modello F24 dovranno essere riportate le informazioni seguenti:

  • Anno di riferimento: 2025
  • Codice tributo: 6936

L’anno di riferimento da indicare sarà sempre il 2025, anche per le quote utilizzate successivamente.

Caso B: se gli acconti versati entro il 2024 risultano inferiori al 20%, oppure l’ordine non è stato accettato dal venditore, trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

In questo scenario, nel modello F24 dovranno essere riportate le informazioni seguenti:

  • Anno di riferimento: 2025
  • Codice tributo: 7077

Le quote annuali devono sempre indicare 2025 come anno di riferimento, anche se utilizzate successivamente.

In entrambi i casi, le quote non utilizzate nell’anno in cui diventano disponibili possono comunque essere compensate negli anni successivi.

3. Investimenti completati nel 2024

Per gli investimenti in beni strumentali 4.0 ultimati nel 2024, anche se la prima quota del credito è stata già utilizzata nel 2024, per fruire della seconda quota a partire dal 2025 e della terza quota a partire dal 2026 si dovrà indicare nel modello F24:

Link di riferimento Agenzia delle Entrate

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