CONTRIBUTO AGGIUNTIVO ZES UNICA 2025: ISTITUITO IL CODICE TRIBUTO

18 Maggio 2026
ZES Unica 2025: istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione del contributo aggiuntivo

L’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per consentire alle imprese beneficiarie di utilizzare il contributo aggiuntivo, previsto dalla Legge di Bilancio 2026, per gli investimenti effettuati nella ZES Unica nel corso del 2025.

L’agevolazione riguarda le imprese che hanno realizzato investimenti in beni strumentali destinati alle strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno e che hanno presentato la comunicazione integrativa prevista dal 18 novembre al 2 dicembre 2025.

Il nuovo codice tributo per il credito d’imposta aggiuntivo ZES Unica 2025

Il nuovo codice tributo istituito è 7041 – “Credito d’imposta aggiuntivo investimenti ZES Unica – articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2025, n. 199”.

Modalità di utilizzo del credito d’imposta aggiuntivo

Il credito d’imposta aggiuntivo ZES Unica, pari al 14,6189% dell’importo richiesto con la comunicazione integrativa presentata nel 2025, potrà essere utilizzato in compensazione mediante modello F24, a partire dal 26 maggio 2026 e fino al 31 dicembre 2026.

L’utilizzo del credito è subordinato al rilascio di una seconda ricevuta con cui l’Agenzia delle Entrate comunica il riconoscimento dell’importo effettivamente fruibile.

L’importo utilizzato in compensazione non può superare il credito massimo fruibile riconosciuto, pena lo scarto del modello F24.

L’agevolazione, inoltre, non è soggetta al limite annuale di 250 mila euro previsto per i crediti d’imposta indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

Compilazione del modello F24

In fase di compilazione del modello F24:

  • il codice tributo 7041 dovrà essere indicato nella sezione “Erario”;
  • l’importo andrà riportato nella colonna “importi a credito compensati”;
  • nei casi di riversamento dell’agevolazione, dovrà invece essere indicato nella colonna “importi a debito versati”;
  • nel campo “anno di riferimento” dovrà essere riportato l’anno di sostenimento dei costi, nel formato “AAAA”.
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Link di riferimento Agenzia delle Entrate

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