Transizione 5.0: credito esodati all’89,77% e nuovo codice tributo per la compensazione
L’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo necessario per la fruizione del credito d’imposta riconosciuto ai soggetti esodati, inizialmente esclusi dal beneficio Transizione 5.0 per esaurimento delle risorse.
Credito d’imposta esodati: ambito di applicazione
Il credito d’imposta esodati, introdotto dall’articolo 8 del decreto-legge n. 38/2026, è rivolto alle imprese che, pur avendo presentato progetti tecnicamente ammissibili, non hanno potuto accedere alle agevolazioni del Piano Transizione 5.0 a causa dell’esaurimento delle risorse disponibili.
Per tali soggetti è riconosciuto un credito d’imposta pari all’89,77% dell’importo originariamente richiesto, riferito agli investimenti inclusi negli allegati A e B della legge n. 232/2016, nonché alle spese sostenute per la formazione del personale.
L’agevolazione è riservata alle imprese che hanno ottenuto dal GSE la comunicazione di ammissibilità tecnica degli investimenti, in conformità ai requisiti previsti dal decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 24 luglio 2024, e che sono state successivamente informate dell’esaurimento dei fondi.
Istituzione del codice tributo 7079
L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 14/E del 16 aprile 2026, ha istituito il codice tributo 7079 per consentire la fruizione del credito d’imposta denominato “Credito d’imposta – Transizione 5.0 – Articolo 8, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38”.
Modalità operative
Il credito potrà essere utilizzato in compensazione, tramite modello F24, entro il 31 dicembre 2026.
Il codice tributo 7079 va indicato nella sezione “Erario” del modello suddetto, indicando l’importo del credito nella colonna degli “importi a credito compensati”.
L’anno di riferimento da indicare è quello di completamento dell’investimento, nel formato “AAAA”, come risultante dal cassetto fiscale del beneficiario.
Ridenominazione del codice tributo
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 16/E del 23 aprile 2026, è intervenuta sulla denominazione del codice tributo 7079, eliminando il riferimento esplicito alla “Transizione 5.0”, e indicando una dicitura più generale: “Credito d’imposta – Articolo 8, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38”.
La modifica è di natura formale e non incide sulle modalità di utilizzo del credito, ma contribuisce a rendere più chiaro l’inquadramento normativo della misura.
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Link di riferimento Agenzia delle Entrate – Risoluzione n. 14/E
Link di riferimento Agenzia delle Entrate – Risoluzione n. 16/E


