CREDITO D’IMPOSTA SUD – 45% PER IL 2020

21 Gennaio 2020

Ultimo Aggiornamento: 3 Febbraio 2020

CREDITO DI IMPOSTA PER IL SUD 2020

La Legge di Bilancio 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 304 del 30 dicembre 2019, ed entrata in vigore il 01/01/2020, ha prorogato il credito d’imposta a favore delle imprese che effettuano l’acquisizione di beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.

Il credito d’imposta in questione è riconosciuto nella misura massima del:

45 % per le piccole imprese;

35 % per le medie;

25 % per le grandi imprese.

I soggetti che intendono avvalersi dell’agevolazione sono tenuti ad effettuare apposita “comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel mezzogiorno”.

La documentazione da presentare per poter usufruire di tale beneficio, per gli investimenti realizzati dal 1 gennaio al 31 dicembre 2020, deve essere completa, facente parte di un progetto, analitica, e preferibilmente anche periziata.

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 34/E, del 3 agosto 2016, è intervenuta per chiarire le istruzioni applicative dell’agevolazione in questione.

BENEFICIARI DEL CREDITO DI IMPOSTA PER IL SUD

Destinatari di tale beneficio sono tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, individuabili in base all’articolo 55 del TUIR, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, che effettuano nuovi investimenti destinati a strutture produttive situate nelle aree ammissibili.

Per la verifica della dimensione aziendale è necessario fare riferimento alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.

Al fine di meglio specificare l’ambito di applicazione dell’agevolazione in esame si specifica che, sono considerate piccole imprese quelle che contestualmente hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. Sono medie imprese, invece, quelle che hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

Di contro, Le imprese che non rientrano nei parametri di cui sopra sono da considerarsi come grandi imprese.

Sotto il profilo soggettivo il credito di imposta è quindi riservato alle piccole, alle medie e alle grandi imprese, così come definite nella citata raccomandazione, purché effettuino investimenti destinati a strutture produttive ubicate nelle zone appositamente previste dalla normativa.

In assenza di un’espressa esclusione normativa, si ritiene che possano beneficiare della misura agevolativa anche gli enti non commerciali con riferimento all’attività commerciale eventualmente esercitata.

Per la concessione di tale credito d’imposta è stata comunque prevista una limitazione di applicazione per i soggetti che operano in talune attività. Infatti, per specifica previsione legislativa, “l’agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo”.

Ai fini dell’individuazione del settore di appartenenza si tiene conto del codice attività, compreso nella tabella ATECO 2007.

Inoltre, è stato previsto che l’agevolazione non si applica alle imprese in difficoltà come definite dagli “Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà” di cui alla comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01 del 31 luglio 2014 ed in altri casi come descritto dalla circolare.

A tal fine occorre rappresentare che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, par. 1 n. 18) del Reg. (UE) n. 651/2014 un’impresa è considerata in difficoltà, se sussiste almeno una delle seguenti circostanze:

  • nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell’ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due-diligence da parte dell’intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all’allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;

  • nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell’ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell’intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all’allegato II della direttiva 2013/34/UE;

  • qualora l’impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

  • qualora l’impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;

  • nel caso di un’impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:

  • il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell’impresa sia stato superiore a 7,5;

  • il quoziente di copertura degli interessi dell’impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0”

AMBITO TERRITORIALE E TIPOLOGIA DI INVESTIMENTO

Il credito di imposta spetta per l’acquisizione di beni strumentali nuovi, facenti parte di un progetto di investimento iniziale, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite della Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia e nelle zone assistite delle regioni Molise, Sardegna e Abruzzo.

Sul punto, la circolare dell’Agenzia delle Entrate precisa che le grandi imprese che effettuano investimenti in Molise, Sardegna e Abruzzo, esclusivamente nelle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale ai sensi dell’art. 107, paragrafo 3 lett. c), del TFUE, possono accedere al credito solo a fronte di un “investimento iniziale a favore di una nuova attività economica nella zona interessata”.

Occorre quindi precisare che ai sensi dell’art. 2 punto 51) del Regolamento UE n. 651/2014 per “investimento iniziale a favore di una nuova attività economica” si intende:

  • un investimento in attività materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento o alla diversificazione delle attività di uno stabilimento, a condizione che le nuove attività non siano uguali o simili a quelle svolte precedentemente nello stabilimento;

  • l’acquisizione di attività appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore che non ha relazioni con il venditore, a condizione che le nuove attività che verranno svolte utilizzando gli attivi acquisiti non siano uguali o simili a quelle svolte nello stabilimento prima dell’acquisizione.

INVESTIMENTI E BENI AGEVOLABILI

La normativa stabilisce che “sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all’articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio”.

Pertanto, risultano agevolabili gli investimenti:

  • in macchinari, impianti e attrezzature varie, relativi alla creazione di un nuovo stabilimento, all’ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente e a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente, ovvero, per le grandi imprese localizzate nelle aree di cui all’art. 107, par. 3, lett. c), del TFUE, quelli a favore di una nuova attività economica.

Si ritiene di escludere dall’agevolazione gli investimenti di mera sostituzione in quanto gli stessi non possono essere mai considerati “investimenti iniziali”.

Quanto ai requisiti dei beni agevolabili è previsto che essi devono caratterizzarsi per il requisito della “strumentalità” e “novità”.

Con riferimento al requisito della strumentalità, i beni in questione dovranno essere di uso durevole ed atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all’interno del processo produttivo dell’impresa. Sono pertanto esclusi i beni autonomamente destinati alla vendita (cd. beni merce), come pure quelli trasformati o assemblati per l’ottenimento di prodotti destinati alla vendita.

Si ritengono ugualmente esclusi i materiali di consumo.

In merito al secondo requisito, sarà necessario che i beni per i quali è prevista l’agevolazione siano nuovi.

Conseguentemente, l’agevolazione non spetta per gli investimenti in beni a qualunque titolo già utilizzati.

Al riguardo, si segnala che può essere oggetto dell’agevolazione in esame anche il bene che viene esposto in show room ed utilizzato esclusivamente dal rivenditore al solo scopo dimostrativo, in quanto l’esclusivo utilizzo del bene da parte del rivenditore ai soli fini dimostrativi non fa perdere al bene il requisito della novità.

Con riguardo ai beni complessi, alla realizzazione dei quali abbiano concorso anche beni usati, si precisa che il requisito della “novità” sussiste in relazione all’intero bene, purché l’entità del costo relativo ai beni usati, individuato secondo il principio di competenza di cui all’articolo 109 del TUIR, non sia prevalente, anche per effetto di eventuali oneri capitalizzati, rispetto al costo complessivamente sostenuto.

Tale circostanza dovrà sussistere sia nell’ipotesi di bene realizzato in economia che nell’ipotesi di acquisto a titolo derivativo da terzi di un bene complesso che incorpora anche un bene usato. In tale ultimo caso, il cedente dovrà attestare che il costo del bene usato non è di ammontare prevalente rispetto al costo complessivo.

Ovviamente, i beni oggetto di investimento, devono essere destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia Molise, Sardegna e Abruzzo, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014) 6424 del 16 settembre 2014.

Per struttura produttiva deve intendersi ogni singola unità locale o stabilimento, ubicati nei territori sopra indicati, in cui il beneficiario esercita l’attività d’impresa. Si specifica che, per “struttura produttiva” si intende altresì:

  • un autonomo ramo di azienda, inteso come un insieme coordinato di beni materiali, immateriali e risorse umane precisamente identificabili ed esclusivamente ad esso attribuibili, dotato di autonomia decisionale come centro di costo e di profitto, idoneo allo svolgimento di un’attività consistente nella produzione di un output specifico indirizzato al mercato;

  • una autonoma diramazione territoriale dell’azienda ovvero una mera linea di produzione o un reparto, pur dotato di autonomia organizzativa, purché costituisca di per sé un centro autonomo di imputazione di costi e non rappresenti parte integrante del processo produttivo dell’unità locale situata nello stesso territorio comunale ovvero nel medesimo perimetro aziendale.

In riferimento a tale quest’ultima ipotesi, si evidenzia che, per individuare la “struttura produttiva”, occorre valutare se le unità locali, le diramazioni territoriali, le linee di produzione o i reparti che insistono sul territorio dello stesso comune agevolato siano o meno parte integrante del medesimo processo produttivo (le predette “strutture” possono essere rappresentate, ad esempio, da depositi, punti vendita, uffici di rappresentanza, showroom, singoli impianti, magazzini di stoccaggio, etc.).

In altre parole, la struttura produttiva si identifica come l’insieme di tutti i beni facenti parte del medesimo processo produttivo dell’impresa che sono ubicati nel territorio dello stesso comune anche se diversamente dislocati.

Occorre poi rappresentare che, l’agevolazione finanziaria spetta per l’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie.

Pertanto, anche in virtù del consolidato principio di tendenziale equivalenza tra l’acquisizione in proprietà e quella effettuata tramite contratto di leasing, sono agevolabili anche i beni acquisiti mediante locazione finanziaria. In assenza di ulteriori precisazioni da parte della disposizione di legge riguardanti le modalità di effettuazione degli investimenti, si ritiene altresì che l’agevolazione in esame spetti anche per l’acquisto dei beni da terzi nonché per la realizzazione degli stessi in economia o mediante contratto di appalto.

In ultimo, ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, si evidenzia che i programmi di investimento devono essere avviati dal 1° gennaio 2016, data di entrata in vigore della legge istitutiva del credito di imposta.

Per avvio dell’investimento si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto di investimento, ovvero qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento stesso, a seconda di quale condizione si verifichi prima.

PROCEDURA E UTILIZZO DEL CREDITO DI IMPOSTA

Le imprese che intendono avvalersi del credito d’imposta devono presentare all’Agenzia delle Entrate, un plico completo contenente la comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel mezzogiorno, realizzati dal 1 gennaio al 31 dicembre 2020.

L’agenzia delle entrate VERIFICA la correttezza formale dei dati presenti nella comunicazione e dichiarati dal contribuente sotto la propria responsabilità e, nell’ipotesi in cui l’ammontare complessivo del credito d’imposta sia superiore a euro 150.000, effettua le verifiche previste dal decreto legislativo del 6 settembre del 2011, n. 159, recante il “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”.

In esito ai predetti controlli, qualora non sussistano motivi ostativi, l’Agenzia delle entrate comunica l’autorizzazione all’utilizzo in compensazione del credito d’imposta.

Per quanto attiene l’utilizzo del credito d’imposta, il beneficiario potrà ottenerlo solo in compensazione, con le procedure annesse, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

La compensazione del credito può essere esercitata a partire dal quinto giorno successivo alla data di rilascio della ricevuta attestante la fruibilità del credito.

L’ammontare del credito utilizzato in compensazione, anche in più soluzioni, non può eccedere l’importo risultante dalla ricevuta dell’Agenzia delle entrate.

MODIFICA DEL PIANO DI INVESTIMENTO

L’Agenzia delle Entrate con la risposta all’istanza di consulenza giuridica n°1 del 3 febbraio 2020 ha chiarito che, in caso di traslazione integrale o parziale degli investimenti originariamente programmati, la presentazione di una comunicazione di rettifica comporta la rideterminazione degli anni in cui il credito d’imposta è da considerarsi fruibile, con effetti indiretti sulle previsioni di spesa, ma senza incidere sul diritto alla fruizione del credito, che resta subordinato all’effettivo realizzo degli investimenti.

Nel caso di modifica del piano di investimento, il contribuente deve dare comunicazione all’Agenzia delle Entrate, inviando la rettifica del modello di comunicazione CIM e indicando che gli investimenti originariamente dichiarati sono stati traslati ad altra annualità.

In presenza di investimenti integralmente traslati al periodo d’imposta successivo a seguito della presentazione della rettifica del modello CIM già inviato, il precedente modello è sostituito da quello rettificativo ed il credito “precedentemente” autorizzato non è più utilizzabile in compensazione.

A seguito dell’invio della comunicazione di rettifica nella quale è indicata la nuova programmazione degli investimenti, è comunicata al contribuente l’autorizzazione all’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, qualora non sussistano motivi ostativi, a seguito della verifica della correttezza formale dei dati presenti nella comunicazione e dichiarati dal contribuente sotto la propria responsabilità.

Nel caso di integrale traslazione degli investimenti originariamente programmati, il contribuente non potrà utilizzare tale credito in compensazione, esponendo nel modello F24, quali anni di riferimento, gli anni originariamente programmati, ma dovrà indicare l’anno in cui gli stessi dovranno essere realizzati e attendere, a seguito della presentazione dell’istanza di rettifica, di ricevere la relativa ricevuta da parte dell’Agenzia.

Nell’ipotesi di investimenti traslati solo in parte al periodo d’imposta successivo, la presentazione della comunicazione di rettifica del modello CIM, finalizzata a comunicare che parte degli investimenti programmati sono traslati agli anni successivi, non determina alcun effetto sulla quota di credito maturata che è rappresentata esclusivamente da quella corrispondente agli investimenti già posti in essere.

Restano valide anche le ipotesi di fruizione del credito mediante compensazione dei crediti maturati nei periodi d’imposta precedenti alla rettifica, in presenza dell’avvenuta ricezione della originaria ricevuta attestante la fruibilità, sempre nei limiti degli investimenti realizzati.

La quota di credito oggetto di rettifica in conseguenza della riprogrammazione degli investimenti è utilizzabile esclusivamente in compensazione a partire dal quinto giorno successivo alla data di rilascio della nuova ricevuta attestante la fruibilità del credito.

CUMULO CON ALTRE AGEVOLAZIONI

il credito d’imposta in commento può essere cumulato, con altre misure agevolative, che non siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, ovvero come aiuti “de minimis”, non aventi ad oggetto i medesimi costi. Lo stesso è, quindi, cumulabile con altre agevolazioni sino al raggiungimento dell’intensità massima prevista per il cumulo delle agevolazioni.

Ultimo Aggiornamento: 3 Febbraio 2020

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