Definite dall’Agenzia delle Entrate le modalità operative per accedere al contributo aggiuntivo ZES Unica 2025
L’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità operative per il riconoscimento del contributo aggiuntivo destinato alle imprese che hanno effettuato investimenti nel 2025 nelle regioni della Zona Economica Speciale unica del Mezzogiorno – ZES Unica.
La misura, introdotta dalla Legge di Bilancio 2026, rafforza l’agevolazione prevista per il 2025, con l’obiettivo di correggere gli effetti del riparto proporzionale comunicato a dicembre 2025 e garantire un sostegno più incisivo al sistema produttivo del Sud.
Il contesto di riferimento
Con il Provvedimento del 12 dicembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato la percentuale effettiva di fruizione del Credito d’imposta ZES Unica 2025, pari al 60,3811% dell’importo richiesto. Tale percentuale è derivata dall’elevato numero di domande presentate dalle imprese, che hanno portato le richieste complessive a superare i 3,64 miliardi di euro a fronte di una dotazione finanziaria disponibile pari a 2,2 miliardi.
La Legge di Bilancio 2026, per colmare questo scostamento, ha introdotto un contributo aggiuntivo, sotto forma di credito d’imposta, pari al 14,6189% dell’importo originariamente richiesto, consentendo così alle imprese beneficiarie di raggiungere una copertura agevolativa complessiva fino al 75%.
Imprese beneficiarie
Il contributo aggiuntivo ZES Unica 2025 può essere richiesto esclusivamente dalle imprese che hanno validamente trasmesso la Comunicazione Integrativa nel periodo compreso tra il 18 novembre 2025 e il 2 dicembre 2025 e che non hanno beneficiato, sugli stessi investimenti, del credito d’imposta previsto dal Piano Transizione 5.0.
Modalità di invio della Comunicazione
Ai fini del riconoscimento del contributo aggiuntivo, le imprese devono trasmettere una nuova comunicazione esclusivamente in via telematica dal 15 aprile 2026 al 15 maggio 2026, utilizzando il modello approvato con provvedimento del 16 febbraio 2026.
A seguito della presentazione viene rilasciata, entro cinque giorni, una ricevuta che attesta la presa in carico oppure lo scarto dell’istanza, con l’indicazione delle relative motivazioni.
Utilizzo del Credito d’imposta aggiuntivo
Il credito d’imposta aggiuntivo è utilizzabile esclusivamente in compensazione a partire dal 26 maggio 2026 e fino al 31 dicembre 2026.
L’effettivo utilizzo è subordinato al rilascio di una seconda ricevuta con la quale viene comunicato il riconoscimento del credito spettante.
Proroga dell’agevolazione ZES fino al 2028
La Legge di Bilancio ha inoltre esteso il credito d’imposta ZES Unica agli anni 2026, 2027 e 2028, confermando la misura come leva strutturale di politica industriale per il Mezzogiorno. L’incentivo si configura come uno strumento strategico per favorire nuovi insediamenti produttivi, ampliamenti di stabilimenti esistenti e programmi di ammodernamento delle imprese localizzate nelle aree assistite.


